Il ‘nuovo’ reato di Grooming

Il termine Grooming deriva dall’inglese to groom ‘curare’, ed è un neologismo per descrivere l’azione che mira a indebolire un minore mediante tecniche di manipolazione psicologica, giungendo ad un vero e proprio controllo della persona. Tradotto, corrisponde al reato di ‘Adescamento di minore’.

L’estrema pericolosità di questa azione deriva principalmente dal fatto che avviene molto spesso in termini amichevoli e mediante l’utilizzo dei cosiddetti nuovi mezzi di comunicazione, in particolare tramite scambi di messaggi in chat e scambio di immagini pedopornografiche. La vittima viene convinta della normalità del tipo di rapporto instaurato con il ‘carnefice’.

L’Articolo di legge del Codice Penale che ‘disciplina’ tale reato è il 609 undecies che testualmente riporta:

(1) Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni sedici (2) , è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Note: (1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172 (2) Ai fini dell’integrazione della norma non è necessario che l’adescamento vada a buon fine.

Balza subito agli occhi la la scelta legislativa di restringere la tutela solo ai minori di anni sedici. Da subito tale discriminazione ha suscitato seri dubbi in merito alla necessità di punire l’adescamento di minori di qualsiasi età. Solo il Regno Unito specifica il Grooming come ‘ogni condotta tesa ad organizzare un incontro, per se stessi o per conto di terzi, con un minore al fine di abusarne sessualmente‘, mentre Australia, Canada ed alcuni Stati americani prevedono sanzioni penali per il solo fatto di ‘instaurare una comunicazione (attraverso internet) al fine di sedurre un minore per poi abusarne sessualmente’.

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