La Legge contro il fenomeno del cyberbullismo

Nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, in vigore dal 18 giugno 2017.

A sei mesi dall’entrata in vigore della Legge, da parte nostra teniamo a sottolineare uno degli aspetti più importanti, e cioè l’identificazione della scuola come luogo privilegiato per educare ed informare i ragazzi su rischi ed opportunità della Rete. E’ certamente fondamentale l’individuazione all’interno degli Istituti Scolastici di un docente quale referente delle attività di contrasto al cyberbullismo, e questo perchè in caso di necessità l’alunno saprà esattamente e tempestivamente con chi parlare. Da parte nostra auspichiamo che nel futuro si possa arrivare alla sensibilizzazione di tutto il corpo docente e all’attivazione di percorsi educativi permanenti evitando interventi spot che molto spesso scoperchiano realtà che poi non vengono gestite correttamente, molto spesso non per mancanza di volontà ma per mancanza di mezzi idonei. Naturalmente la Scuola non è l’unico posto dove va portata consapevolezza su tale fenomeno, bisognerà trovare i giusti mezzi e le corrette modalità anche per formare i genitori, perchè senza l’appoggio e il supporto delle famiglie la scuola da sola può far poco o nulla.

Un po’ blando, a nostro parere, l’istituto dell’Ammonimento del Questore previsto dall’articolo 7 (così come previsto anche per il reato di stalking), che prevede la convocazione sia del minore che ha commesso l’atto di cyberbullismo che di chi esercita la patria potestà di fronte al Questore che lo ammonisce, escludendo altri tipi di interventi più incisivi.

E’ di questi giorni la notizia che l’Italia ha presentato il documento all’intergruppo per i diritti dei minori del Parlamento con sede a Strasburgo auspicando che possa contribuire alla definizione di analoghi interventi in ambito europeo.

Di seguito riportiamo le principali novità introdotte dal provvedimento.

La definizione di «cyberbullismo»

Nell’ordinamento italiano entra per la prima volta la definizione legislativa del cyberbullismo che così viene definito: “ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

L’obiettivo della legge è quello di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche.

Gestore del sito internet:

Si intende il prestatore di servizi della società dell’informazione che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cyberbullismo; non sono considerati gestori gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca.

Oscuramento del web:

La vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo:

In ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al dirigente scolastico spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l’autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l’altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l’educazione alla legalità e all’uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.

Ammonimento da parte del questore:

E’ stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Piano d’azione e monitoraggio:

Presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno. Il presidente dell’Autorità Garante per la Privacy, Antonello Soro, ha così commentato la notizia dell’approvazione della legge da parte del Parlamento: “è un risultato importante e atteso da tempo. Particolarmente positiva è la scelta di coniugare approccio preventivo e riparatorio, grazie alla promozione dell’educazione digitale e alla specifica procedura di rimozione dei contenuti lesivi della dignità del minore.”

Ha poi aggiunto che “è fondamentale garantire la tutela di una generazione tanto più iperconnessa quanto più fragile, se non adeguatamente responsabilizzata rispetto all’uso della rete.”

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